AFFITTI CONCORDATI: TIPOLOGIE DI CONTRATTO E BENEFICI FISCALI

Martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18,00 presso la sede di Confedilizia Messina, via Cadorna – Piazza S. Barbara, si terrà il primo incontro sulle tipologie di contratti agevolati e benefici fiscali previsti dalla legge.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i soci interessati sino ad esaurimento posti.
Per info contattateci al tel. n. 090/2408533 o scrivete a confediliziamessina@gmail.com

# INCONTRARSI & INFORMARSI
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FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 2022 –

Anche quest’anno Confedilizia, in collaborazione con la casa editrice La Tribuna, propone i corsi di formazione online iniziale e di aggiornamento periodico per amministratori immobiliari.

Sono previste agevolazioni per tutti i segnalati Confedilizia.

Consulta la nostra offerta formativa e contattaci! https://www.latribuna.it/corso-amministratore-condominio/corsi.html

TAVOLA ROTONDA “SUPERBONUS 110%”

Domani 09 ottobre 2020, a partire dalla ore 9,30, presso l’Auditorium Mons. Fasola di Messina, via Cesare Battisti (angolo cinema Apollo), si terrà l’incontro sul tema del SUPERBONUS 110%.

All’evento, promosso dall’AIGA (associazione italiana giovani avvocati) sezione di Messina, parteciperà come relatore il presidente di Confedilizia Messina, avv. Sebastiano Maio, il quale si farà portavoce della posizione dei proprietari di immobili su tale sentito tema.

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#iorestoacasa CONFEDILIZIA ATTIVA I SERVIZI ONLINE PER GLI ASSOCIATI

Confedilizia Messina, in ottemperanza ai D.P.C.M. ed alle ordinanza comunali ha sospeso il ricevimento in sede.

Rimaniamo sempre a disposizione degli associati, che possono contattarci tramite telefono al n. 090/2408533, email: confediliziamessina@gmail.com e Skype: confediliziamessina.

Uniti ce la faremo!   #andràtuttobene 

APPUNTAMENTI IN CONFEDILIZIA

 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 ORE 18,00 PRESSO LA SEDE ASSOCIATIVA DI CONFEDILIZIA MESSINA – VIA CADORNA IS. 212 – SCALINATA SANTA BARBARA – PIANO PRIMO SI TERRA’ IL PRIMO INCONTRO DEDICATO AGLI ASSOCIATI ED, IN PARTICOLARE, AGLI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI.

Si parlerà di:

  • normativa antincendio in condominio con l’arch. Antonino Sidoti, membro del coordinamento tecnico di Confedilizia ed esperto in materia di sicurezza;
  • a seguire, sarà presentata la nuova convenzione stipulata da Confedilizia Messina con la F.S.G. agenzia plurimandataria con sede in Messina, grazie alla quale gli associati – sia come singoli che come amministratori dello stabile condominiale – potranno fruire di vantaggiose offerte sulle polizze assicurative per il fabbricato e non solo.

scarica la locandina dell’evento 28.2.20

Casa, immobili e condominio in pillole – La rubrica di Confedilizia su Tempostretto

Vademecum sulla disciplina che tutela gli acquirenti di immobili da costruire alla luce delle ultime modifiche legislative.  Cosa prevede oggi la legge per tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire? Il d.lgs. n. 122/’05 tutela le persone fisiche che stipulano con un’impresa di costruzioni un contratto che ha come effetto il trasferimento non immediato di un immobile in corso di costruzione, dal rischio che, a causa della crisi dell’impresa costruttrice, l’acquirente subisca la perdita degli acconti versati per l’acquisto. La tutela per chi compra, in particolare, prevede: l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà; l’obbligo di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale (cd. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.

Come cambia la tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire? La nuova legge (d.lgs. n.14/2019) prevede l’obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale). Inoltre, in base alle nuove norme, la fidejussione garantisce il rimborso delle somme versate dal futuro acquirente anche in caso di mancato rilascio della polizza decennale postuma in occasione dell’atto di compravendita dell’immobile.

Da quando si applica la nuova legge? Le maggiori tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/Scia/Dia) sia stato richiesto o presentato al Comune a decorrere dal 16.3.’19.

La fidejussione ha una scadenza? La fidejussione è efficace fino a quando l’assicurazione o la banca che l’ha rilasciata ricevano copia autentica dell’atto di trasferimento dell’immobile contenente l’attestazione del rilascio della polizza assicurativa decennale postuma. Fino a quel momento, la somma garantita dalla fidejussione può essere pretesa dal futuro acquirente in caso di crisi dell’impresa costruttrice, se il futuro acquirente abbia comunicato di voler recedere dal contratto oppure se il notaio abbia attestato di non aver potuto ricevere l’atto di trasferimento per il mancato rilascio della polizza decennale postuma.

Cosa deve contenere il preliminare? Oltre all’indicazione del rilascio della fidejussione ed all’attestazione della sua conformità al modello ministeriale, il preliminare deve contenere: la descrizione dell’immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze; l’indicazione degli eventuali atti d’obbligo, nonché l’esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli; il termine pattuito per l’esecuzione dei lavori, il prezzo e le modalità di pagamento; gli estremi del permesso di costruire e l’indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici; il capitolato con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati di progetto.

La legge tutela l’acquirente anche al momento della compravendita. Come? La legge prevede che al momento della stipula del contratto di compravendita il costruttore debba consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei danni materiali subiti dall’immobile per effetto di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi dell’opera. Il contratto di compravendita deve contenere l’indicazione degli estremi della polizza decennale. In caso di mancata consegna della polizza, il notaio non procede a ricevere l’atto e l’acquirente che abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di ottenere dalla società o dalla banca che ha rilasciato la fidejussione il risarcimento di quanto versato al costruttore. Vademecum sulla disciplina che tutela gli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/’05) alla luce delle ultime modifiche legislative (d.lgs. n. 14/’19) (elaborazione Confedilizia su studio del Notariato)

  Già 6 le sentenze di Commissione tributaria che vietano ai Consorzi di bonifica di emettere cartelle esecutive. Sono già 6 le sentenze di Commissione tributaria che vietano ai Consorzi di bonifica di avvalersi di ruoli esecutivi per esigere i contributi coattivi a loro pretesemente spettanti. Com’è noto, era questa una facoltà concessa ai Consorzi stessi con un provvedimento del 1933, quando le bonifiche (pontine ecc.) erano realmente tali, da contarsi sulle dita di una mano, per opere in zone malsane (da “bonificare”, appunto) e quindi da assistere anche con qualche nuova norma privilegiata. Ma che non ha più ragion d’essere oggi che i territori che si pretende abbisognosi di essere “bonificati” sono stati estesi in modo assurdo, sotto spinte demagogiche ed irresponsabili, a quasi 3/4 dell’Italia, con interi territori (come quello dell’intera Emilia-Romagna) dichiarati “terra di bonifica”. E nel nome di una “nuova bonifica”, i 103 Consorzi (che tassano gli italiani per più di 500 milioni all’anno) pretendono però di avvalersi ancora di una disposizione privilegiata risalente a 85 anni fa, che fa sì che essi solo (fra tanti enti pubblici) possano emettere – senza alcun controllo sostanziale – cartelle di pagamento esecutive, sulla base di ruoli immediatamente esecutivi, per non pagare le quali occorre che i contribuenti che ritengono di nulla dovere ad un Consorzio debbano addirittura iniziare una causa tributaria. A questo scandalo, aveva messo rimedio il ministro Calderoli che, col “taglialeggi”, aveva – con voto del Parlamento – eliminato dal vecchio provvedimento del ‘33 l’assurdo art. 21, che è quello che permetteva ai Consorzi di esigere i tributi tramite ruoli esecutivi. I Consorzi – alla faccia della volontà del Parlamento – hanno però continuato, beffardamente, ad emettere cartelle esecutive, semplicemente non prendendo neppure in considerazione la volontà del libero Parlamento. Anzi: un emendamento del Movimento 5 stelle che proponeva di inserire nella Legge di bilancio una norma di interpretazione autentica (ribadendo quindi la volontà del Parlamento concretatasi nell’abrogazione esplicita dell’art. 21 precitato) è stata respinta, con il voto anche della Lega (che sembra aver rinunciato al suo ruolo, contraddicendo la stessa espressione del pensiero di Calderoli). Così – con pretestuose giustificazioni bizantinesche – i Consorzi, come già si diceva, continuano ancora oggi ad emettere cartelle esecutive: sanno infatti che tanto, per non fare addirittura una causa, la gran parte dei contribuenti paga e basta, pur convinta di versare in un caso di denegata giustizia. Comunque, le Commissioni provinciali tributarie stanno continuando a fare chiarezza. A 5 sentenze di Commissione che hanno già dichiarato che i Consorzi non possono più oltre abusare della loro posizione di favore, se ne è ora aggiunta un’altra ancora, della Commissione tributaria provinciale di Cremona. Che con sentenza recentemente emessa (rel. Ardenghi) ha solennemente dichiarato che, a far tempo dal 18 dicembre 2010, i Consorzi non possono più avvalersi del sistema dei ruoli esecutivi, essendo appunto stato abrogato il già più volte citato art. 21. Ora, spetterebbe alla politica far rispettare – anche per dignità istituzionale – la volontà del Parlamento. Ed è auspicabile che il Gruppo di lavoro istituito per iniziativa della Commissione agricoltura del Senato questo arrivi solennemente a dichiarare, per far rispettare la legge e superare ogni espediente consortile. Corrado Sforza Fogliani

LOCAZIONE  Rumore intollerabile: deve agire il proprietario o l’inquilino? L’inquilino, seppure non proprietario, ma titolare di un autonomo diritto di godimento sull’immobile, è legittimato ad agire direttamente ai sensi dell’art. 844 Cod. civ. per far cessare i rumori superanti la normale tollerabilità che penalizzano l’immobile locato nonché ad ottenere l’eventuale risarcimento.

Che fine fa la casa popolare in caso di separazione? L’assegnazione in locazione di un immobile d’edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto personale di cui è titolare esclusivo l’assegnatario, anche se l’assegnazione medesima è disposta in riferimento all’esistenza del nucleo familiare dell’assegnatario stesso. Da ciò ne consegue che – in ipotesi di sopravvenienza di separazione personale – risulta esclusa la configurabilità di situazioni giuridiche protette in favore del coniuge non assegnatario (cfr. in punto Cassazione civile sez. VI, 11/07/2018, n.18237).

CONDOMINIO Con che maggioranze si delibera l’installazione di telecamere? L’art. 1123-ter del Codice civile ammette espressamente l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza. La medesima norma precisa che le relative delibere devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 Cod. civ.: con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. In merito alla liceità dell’installazione è il caso di precisare che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha anche precisato (parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017) che l’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza è ammesso in presenza di concrete situazioni che ne giustifichino l’installazione per esigenze di protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Si possono montare addobbi natalizi senza limiti? In assenza di precise disposizioni del regolamento, la liceità o meno dell’installazione di addobbi natalizi va valutata alla luce di quanto disposto dall’art. 1120 Cod. civ che vieta le innovazioni (anche temporanee) che possono alterare il decoro architettonico o che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino. L’alterazione del decoro è difficilmente ravvisabile nell’installazione di addobbi natalizi in quanto per “decoro architettonico” la giurisprudenza intende l’armonia delle linee estetiche dell’edificio; più facile, invece, ipotizzare la circostanza che gli abbellimenti per le festività, qualora molto invasivi, siano di ostacolo all’utilizzo di qualche parte comune e dunque di per sé illegittimi.

CONFEDILIZIA MESSINA

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Incontro Confedilizia Messina – Fiaip Messina

                                                                              Lunedì 25 Marzo 2019, ore 10:30, in occasione dell’assemblea del Collegio Provinciale di FIAIP Messina, si terrà la presentazione del

I° CORSO PER AGENTI IMMOBILIARI

organizzato da Fiaip Messina in collaborazione con Ente Scuola Edile sez. di Messina.

Interverranno:

 Attilio Russo – Presidente di FIAIP Messina

Enrico Princiotta – Ente Scuola Edile sez. di Messina

Nel corso dell’incontro si affronterà il tema: 

Contratti di locazione a canone concordato alla luce del D.M. 16.01.2017 –

applicazioni pratiche e sviluppi della partnership tra Confedilizia e Fiaip

Sebastiano Maio – Presidente Confedilizia Messina

Vincenzo D’Italia – Segretario Confedilizia Messina e agente FIAIP

 

Case, immobili e condominio in pillole – la rubrica di Confedilizia su Tempostretto

Contratti per universitari Il d.m. 16.1.’17 specifica – con maggior precisione rispetto ai due precedenti decreti disciplinanti gli accordi per i contratti regolamentati – quali siano gli studenti universitari che possono sottoscrivere i contratti previsti dall’art. 5, commi 2 e 3, della legge 431/’98. Devono essere iscritti a corsi di laurea e di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) presso università o istituti d’istruzione superiore, disciplinati dal r.d. 1592/’33 e dalla legge 508/’99. Quest’ultima legge riguarda le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Locazione abitativa a più conduttori: può recedere uno solo? In ipotesi di contratto stipulato tra un locatore e più conduttori, ciascun conduttore può recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso in ambito locatizio, anche senza che gli altri facciano lo stesso. In tale fattispecie il contratto si scioglierà limitatamente al solo inquilino che si è avvalso della facoltà di recesso, inquilino il quale resterà ovviamente obbligato al pagamento del canone fino all’intervenuto recesso. Il contratto rimarrà, invece, efficace nei confronti degli altri conduttori che non hanno receduto. Costoro saranno obbligati in solido al pagamento dell’intero canone: il proprietario potrà pertanto richiedere l’intero canone e le spese accessorie ad uno qualunque dei conduttori rimasti.

Che cosa s’intende per decoro architettonico condominiale? Il decoro architettonico è rappresentato dall’estetica complessiva data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali dell’edificio (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286). Il decoro architettonico «può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 del 2005)» (Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645). La Corte di Cassazione in merito ha anche ritenuto che «il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico il quale, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata – in quanto di per sé meritevole di salvaguardia – dalle norme che ne vietano l’alterazione (Cass., 31 marzo 2006, n. 7625; Cass., 15 aprile 2002, n. 5417)» (Cass., sent. 23 maggio 2012, n. 8174).

Condominio e rumori molesti – Rimedi Il problema delle immissioni sonore che recano disturbo al tranquillo abitare è questione seria e della massima importanza. Non a caso costituisce una delle maggiori cause di conflitto in ambito condominiale. La norma del codice civile che si occupa della materia è l’art. 844, secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ove queste non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. In proposito la Cassazione ha precisato che tale disposizione “è applicabile anche negli edifici in condominio” (sent. n. 3090 del 15.3.’93) e che detto limite “non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi” (sent. n. 5157 del 27.7.’83). Più di recente la Cassazione, tornando sul tema, ha anche chiarito, per un verso, che, quand’anche le immissioni sonore non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale di cui alla l. 26.1.’95, n. 477, sull’inquinamento acustico, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va “compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice”, tenuto conto delle particolarità della situazione concreta (sent. n. 1151 del 27.1.’03). Per altro verso, che, comunque, “non è errato misurare la soglia di accettabilità facendo leva” sulla predetta normativa speciale. A parere dei giudici, infatti, “se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico” (ord. n. 32943 del 20.12.’18). Interessante in tema di rumori molesti è anche la precisazione, operata sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove un regolamento condominiale di origine contrattuale contenga determinate disposizioni a tutela della tranquillità di chi vive nello stabile, è a queste disposizioni, e non all’art. 844 cod. civ., cui necessariamente occorre far riferimento per accertare se l’attività posta in essere da uno dei condòmini costituisca o meno immissione vietata (sent. n. 4963 del 4.4.’01). Si tratta di un quadro, questo appena descritto, che deve ritenersi confermato, d’altra parte, anche a seguito della recente modifica recata, dalla legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/’18), all’art. 6-ter, d.l. n. 208 del 30.12.’08 (come convertito in legge), in tema di normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Il fatto che la previsione originaria composta da un unico comma (secondo cui “nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”) sia stata integrata da un ulteriore comma (in base al quale “ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”) che esplicita la normativa speciale cui far riferimento nel misurare la tollerabilità del livello del rumore, non muta, infatti, i termini della questione. Anzi, in linea con l’orientamento della giurisprudenza precedentemente riferito, chiarisce, semplicemente, che, nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, occorre aver presente i limiti fissati dalla normativa pubblicistica di cui alla predetta l. n. 477/’95, con la conseguenza che, ove questi limiti vengano superati, ciò è già di per sé sufficiente a ritenere l’immissione molesta. Quanto ai rimedi che l’ordinamento giuridico offre contro le immissioni sonore, essi sono diversi e di diversa natura. Chi vede pregiudicata la propria tranquillità, infatti, può proporre l’azione di cui al predetto art. 844 cod. civ., volta ad ottenere l’eliminazione delle cause dei rumori (azione che la giurisprudenza fa rientrare nell’ambito delle azioni negatorie: cfr. Cass. sent. n. 1469 del 8.3.1982) e, in più, agire – ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – per il ristoro del pregiudizio subìto (Cass. sent. n. 7420 del 2.6.’00). Può, inoltre, denunciare il fatto – ove, in particolare, si tratti di immissioni sonore provenienti da esercizi commerciali (è il caso, ad esempio, del pub aperto fino a tarda notte) – all’amministrazione comunale che, accertata tramite l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente la violazione delle norme sull’inquinamento acustico, potrà ordinare di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari perché la causa del disturbo cessi (tornando all’esempio del pub: potrebbe trattarsi di ridurre l’orario di apertura dell’esercizio o interrompere determinate attività oltre una certa ora, come la somministrazione di bevande o l’intrattenimento musicale). C’è, poi, sempre da tener presente che il codice penale (art. 659, primo comma) punisce chiunque disturbi le occupazioni o il riposo delle persone. Reato, questo, nel quale incorre – secondo la giurisprudenza penale – il gestore di un esercizio commerciale per i continui schiamazzi e rumori provocati dai suoi clienti (Cass. sent. n. 16686 dell’8.4.’03 e Cass. sent. n. 7980 del 24.8.’93).
Detrazioni fiscali per colonnine elettriche, importanti avvertenze Rientra tra le misure incentivanti previste dalla legge di bilancio 2019 l’introduzione di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (art.1, comma 1039, l. n.145/’18). Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall’1.3.’19 al 31.12.’21, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 28.2.’19 – considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai “contribuenti”) – specifica che l’ambito applicativo della norma deve intendersi in senso ampio poiché la stessa vuole favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell’art. 2, comma 1, lettere d) e h), d.lgs. n. 257/’16. Pertanto, evidenziano le Entrate, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell’imposta sul reddito delle società (Ires) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. Nella specie, la detrazione di cui trattasi: spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro; è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica in argomento, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica anzidette sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile. Infine, per la disciplina applicativa di tali disposizioni incentivanti, si attende ancora un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si ricorda (cfr. Cn feb. ‘19) che è in atto una convenzione con GM Energia che prevede per gli associati Confedilizia appositi sconti, tra i quali quello per l’acquisto di colonnine elettriche (-15%). Maggiori dettagli all’indirizzo https://www.confedilizia.it/convenzione-confedilizia-gm-energia/

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GUIDA FISCO Marzo 2019

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni
fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano
lavori su parti comuni di edifici condominiali.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione
tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef.
Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
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