Case, immobili e condominio in pillole – la rubrica di Confedilizia su Tempostretto

Contratti per universitari Il d.m. 16.1.’17 specifica – con maggior precisione rispetto ai due precedenti decreti disciplinanti gli accordi per i contratti regolamentati – quali siano gli studenti universitari che possono sottoscrivere i contratti previsti dall’art. 5, commi 2 e 3, della legge 431/’98. Devono essere iscritti a corsi di laurea e di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) presso università o istituti d’istruzione superiore, disciplinati dal r.d. 1592/’33 e dalla legge 508/’99. Quest’ultima legge riguarda le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Locazione abitativa a più conduttori: può recedere uno solo? In ipotesi di contratto stipulato tra un locatore e più conduttori, ciascun conduttore può recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso in ambito locatizio, anche senza che gli altri facciano lo stesso. In tale fattispecie il contratto si scioglierà limitatamente al solo inquilino che si è avvalso della facoltà di recesso, inquilino il quale resterà ovviamente obbligato al pagamento del canone fino all’intervenuto recesso. Il contratto rimarrà, invece, efficace nei confronti degli altri conduttori che non hanno receduto. Costoro saranno obbligati in solido al pagamento dell’intero canone: il proprietario potrà pertanto richiedere l’intero canone e le spese accessorie ad uno qualunque dei conduttori rimasti.

Che cosa s’intende per decoro architettonico condominiale? Il decoro architettonico è rappresentato dall’estetica complessiva data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali dell’edificio (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286). Il decoro architettonico «può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 del 2005)» (Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645). La Corte di Cassazione in merito ha anche ritenuto che «il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico il quale, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata – in quanto di per sé meritevole di salvaguardia – dalle norme che ne vietano l’alterazione (Cass., 31 marzo 2006, n. 7625; Cass., 15 aprile 2002, n. 5417)» (Cass., sent. 23 maggio 2012, n. 8174).

Condominio e rumori molesti – Rimedi Il problema delle immissioni sonore che recano disturbo al tranquillo abitare è questione seria e della massima importanza. Non a caso costituisce una delle maggiori cause di conflitto in ambito condominiale. La norma del codice civile che si occupa della materia è l’art. 844, secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ove queste non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. In proposito la Cassazione ha precisato che tale disposizione “è applicabile anche negli edifici in condominio” (sent. n. 3090 del 15.3.’93) e che detto limite “non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi” (sent. n. 5157 del 27.7.’83). Più di recente la Cassazione, tornando sul tema, ha anche chiarito, per un verso, che, quand’anche le immissioni sonore non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale di cui alla l. 26.1.’95, n. 477, sull’inquinamento acustico, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va “compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice”, tenuto conto delle particolarità della situazione concreta (sent. n. 1151 del 27.1.’03). Per altro verso, che, comunque, “non è errato misurare la soglia di accettabilità facendo leva” sulla predetta normativa speciale. A parere dei giudici, infatti, “se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico” (ord. n. 32943 del 20.12.’18). Interessante in tema di rumori molesti è anche la precisazione, operata sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove un regolamento condominiale di origine contrattuale contenga determinate disposizioni a tutela della tranquillità di chi vive nello stabile, è a queste disposizioni, e non all’art. 844 cod. civ., cui necessariamente occorre far riferimento per accertare se l’attività posta in essere da uno dei condòmini costituisca o meno immissione vietata (sent. n. 4963 del 4.4.’01). Si tratta di un quadro, questo appena descritto, che deve ritenersi confermato, d’altra parte, anche a seguito della recente modifica recata, dalla legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/’18), all’art. 6-ter, d.l. n. 208 del 30.12.’08 (come convertito in legge), in tema di normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Il fatto che la previsione originaria composta da un unico comma (secondo cui “nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”) sia stata integrata da un ulteriore comma (in base al quale “ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”) che esplicita la normativa speciale cui far riferimento nel misurare la tollerabilità del livello del rumore, non muta, infatti, i termini della questione. Anzi, in linea con l’orientamento della giurisprudenza precedentemente riferito, chiarisce, semplicemente, che, nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, occorre aver presente i limiti fissati dalla normativa pubblicistica di cui alla predetta l. n. 477/’95, con la conseguenza che, ove questi limiti vengano superati, ciò è già di per sé sufficiente a ritenere l’immissione molesta. Quanto ai rimedi che l’ordinamento giuridico offre contro le immissioni sonore, essi sono diversi e di diversa natura. Chi vede pregiudicata la propria tranquillità, infatti, può proporre l’azione di cui al predetto art. 844 cod. civ., volta ad ottenere l’eliminazione delle cause dei rumori (azione che la giurisprudenza fa rientrare nell’ambito delle azioni negatorie: cfr. Cass. sent. n. 1469 del 8.3.1982) e, in più, agire – ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – per il ristoro del pregiudizio subìto (Cass. sent. n. 7420 del 2.6.’00). Può, inoltre, denunciare il fatto – ove, in particolare, si tratti di immissioni sonore provenienti da esercizi commerciali (è il caso, ad esempio, del pub aperto fino a tarda notte) – all’amministrazione comunale che, accertata tramite l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente la violazione delle norme sull’inquinamento acustico, potrà ordinare di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari perché la causa del disturbo cessi (tornando all’esempio del pub: potrebbe trattarsi di ridurre l’orario di apertura dell’esercizio o interrompere determinate attività oltre una certa ora, come la somministrazione di bevande o l’intrattenimento musicale). C’è, poi, sempre da tener presente che il codice penale (art. 659, primo comma) punisce chiunque disturbi le occupazioni o il riposo delle persone. Reato, questo, nel quale incorre – secondo la giurisprudenza penale – il gestore di un esercizio commerciale per i continui schiamazzi e rumori provocati dai suoi clienti (Cass. sent. n. 16686 dell’8.4.’03 e Cass. sent. n. 7980 del 24.8.’93).
Detrazioni fiscali per colonnine elettriche, importanti avvertenze Rientra tra le misure incentivanti previste dalla legge di bilancio 2019 l’introduzione di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (art.1, comma 1039, l. n.145/’18). Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall’1.3.’19 al 31.12.’21, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 28.2.’19 – considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai “contribuenti”) – specifica che l’ambito applicativo della norma deve intendersi in senso ampio poiché la stessa vuole favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell’art. 2, comma 1, lettere d) e h), d.lgs. n. 257/’16. Pertanto, evidenziano le Entrate, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell’imposta sul reddito delle società (Ires) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. Nella specie, la detrazione di cui trattasi: spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro; è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica in argomento, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica anzidette sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile. Infine, per la disciplina applicativa di tali disposizioni incentivanti, si attende ancora un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si ricorda (cfr. Cn feb. ‘19) che è in atto una convenzione con GM Energia che prevede per gli associati Confedilizia appositi sconti, tra i quali quello per l’acquisto di colonnine elettriche (-15%). Maggiori dettagli all’indirizzo https://www.confedilizia.it/convenzione-confedilizia-gm-energia/

CONFEDILIZIA MESSINA

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GUIDA FISCO Marzo 2019

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni
fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano
lavori su parti comuni di edifici condominiali.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione
tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef.
Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
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Come combattere caro affitti ed evasione? le priorità di Confedilizia

Canone calmierato e cedolare secca anche per i locali commerciali, sono queste le proposte portate sui tavoli del Parlamento. Una battaglia che anche le associazioni di categoria dei commercianti portano avanti da tempo. Ecco perché sono necessarie queste azioni.

Mercato immobiliare, caro affitti, tasse.

Come aiutare il settore e ridurre l’evasione fiscale? Confedilizia continua la battaglia e ha portato sui tavoli del Parlamento due proposte chiare e precise: introduzione di una cedolare secca per gli affitti di immobili commerciali e stabilizzazione o prolungamento dell’aliquota del 10% della cedolare per le abitazioni locate a canone calmierato. Sono queste le due priorità che Confedilizia ha rappresentato nel corso dell’audizione sulla manovra per il 2018 dinanzi alle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera.

Per quanto riguarda gli affitti abitativi, il disegno di legge di bilancio prevede la proroga fino al 2019 della speciale aliquota del 10% della cedolare secca per le locazioni a canone calmierato, che era stata prevista per un quadriennio con scadenza al 31 dicembre 2017.

“Proseguire con questo regime fiscale – ha detto in audizione il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – è indispensabile per mantenere un minimo di attrattività ad una modalità di affitto che è stata mortificata dall’aumento di tassazione patrimoniale avviato nel 2012.Tuttavia, considerata la durata quinquennale dei contratti interessati, limitare la proroga a due anni rischia di impedire l’effetto incentivante dell’aliquota e conseguente calmieramento dei canoni”.

Dall’esame parlamentare, poi, Confedilizia si aspetta l’elaborazione di una norma che introduca nel settore non abitativo una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.

“Si tratta – ha rilevato Spaziani Testa – di una misura strutturale e pro crescita. E la prova del nove della validità della proposta è data dal fatto che a sostenerla sono anche le controparti dei proprietari nei contratti di locazione, vale a dire le organizzazioni dei commercianti, consapevoli che la perdita di qualsiasi redditività dell’investimento in locali commerciali impedisce alle attività economiche di prossimità di uscire dalla crisi che le attanaglia”. Infatti, anche Confesercenti in questi anni si è battuta per l’introduzione di questa possibilità anche per i locali commerciali. A Messina, lo scorso anno, avevamo fatto un focus sul caro affitti che aveva fatto emergere chiaramente la necessità di misure che potessero aiutare anche i commercianti che spesso si trovano costretti a chiudere anche perché non riescono a sostenere i costi degli affitti.

Per il resto, sono da considerarsi positivamente – a giudizio di Confedilizia – misure come la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva, che si sarebbero applicati a molti interventi sugli edifici; la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e acquisto di mobili, oltre al nuovo bonus verde, pur con necessità di modifiche migliorative su alcuni aspetti dei diversi incentivi per interventi sugli immobili; l’estensione dei piani individuali di risparmio (Pir) alle società immobiliari, che ne erano inspiegabilmente escluse; la previsione di una detrazione per i premi delle polizze catastrofali riguardanti le abitazioni.

http://www.tempostretto.it/news/mercato-immobiliare-come-combattere-caro-affitti-evasione-priorit-confedilizia.html

FESTA DEL CONDOMINIO 2017

 

               Confedilizia Messina Vi invita a partecipare alla 

                         14^ Festa del condominio

      che si terrà il 30 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 10:00

                    presso la libreria Feltrinelli di Messina

                                       in via Ghibellina,32.

                                 Il tema di quest’anno sarà

            “RISCHIO SISMICO: SICUREZZA E RISPARMIO”

 

 

FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

 

Anche quest’anno Confedilizia e Coram, in collaborazione con la casa editrice LA TRIBUNA, organizzano i CORSI PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, in conformità al D.M. 13.08.2014 n. 140.
I corsi si svolgono online, con la previsione di un esame finale frontale che si terrà a Messina venerdì 27 settembre 2019, ore 15,00 e seguenti.
Per i segnalati Confedilizia è previsto un prezzo agevolato.

Si ricorda che l’obbligo di formazione incombe anche su coloro i quali abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che va dal 18.6.2010 al 18.6.2013.  Tali soggetti, infatti, sono tenuti alla frequentazione del corso di aggiornamento annuale.

Per visionare i corsi clicca qui

SI RICORDA CHE IL TERMINE ULTIMO PER OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO FORMATIVO SCADE IL 09 OTTOBRE 2019

Per info rivolgersi a CONFEDILIZIA MESSINA, via Cadorna Is. 212 -5° comparto “palazzo Cadorna” – Messina  

Tel. 090.2408533
e-mail: confediliziamessina@gmail.com

 

COMUNICATO 13 FESTA NAZIONALE DEL CONDOMINIO DI CONFEDILIZIA

catturaGUARDA VIDEO – RTP GIORNALE 21/09/2016 COMUNICATO FESTA DEL CONDOMINIO CONFEDILIZIA

Sabato 24 settembre 2016 avrà luogo la 13^ festa nazionale del condominio.
La giornata si propone di concentrare l’attenzione sulla materia immobiliare.
Numerosi gli eventi in programma.
La mattina, dalle ore 10 in piazza Vittorio Emanuele di Spadafora (adiacente al castello) si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, sulla tematica “Sicurezza e risparmio energetico negli edifici”. Parteciparanno l’Amministrazione comunale di Spadafora, la Protezione Civile di Messina che tratterà gli aspetti tecnico- pratici con particolare riguardo alle misure di prevenzione da adottare ed alla condotta da assumere in caso di sisma, i consulenti di Confedilizia che forniranno consulenza in materia condominiale, immobiliare, tecnica, locativa, assicurativa, fiscale.
All’evento parteciperà il Presidente nazionale di Confedilizia, Avv. Giorgio Spaziani Testa.
A seguire, nel pomeriggio, alle 17:30, presso la libreria Feltrinelli di Messina, Via Ghibellina 32, si terrà l’incontro dibattito sul “Baratto amministrativo“. Tra i relatori il prof. Giacomo D’amico, associato di diritto costituzionale all’Università di Messina e l’assessore allo Sviluppo economico prof. Guido Signorino.
Ospite dell’evento il Presidente confederale Avv. Spaziani Testa.

13^ FESTA DEL CONDOMINIO

Confedilizia Messina Vi invita a partecipare alla 13^ Festa nazionale del condominio, che si terrà il 24 settembre 2016, con la partecipazione del Presidente confederale, avv. Giorgio Spaziani Testa.

Numerosi gli appuntamenti previsti per la giornata, che si articolerà come segue:

mattina-immagineORE 10 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE, SPADAFORA (ME)  – avrà luogo un INCONTRO APERTO SUL TEMA “SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI” con la partecipazione dell’Amministrazione comunale di Spadafora e della Protezione civile di Messina, che si occuperà in particolare degli aspetti riguardanti la prevenzione sismica e le misure comportamentali da attuare in caso di calamità.
E’ prevista una interessante mostra fotografica sul terremoto di Messina del 1908, nonché la visita guidata al Castello di Spadafora.

Nel corso della mattinata, i consulenti di Confedilizia saranno a Vostra disposizione per ogni chiarimento in materia condominiale, locativa, fiscale, tecnica, immobiliare ed assicurativa.

SCARICA IL programma festa-nazionale-del-condominio-24-settembre-2016- spadafora mattina

 

ORE 17,30 – LIBRERIA FELTRINELLI DI MESSINA, VIA GHIBELLINA 32, 

avrà luogo l’INCONTRO-DIBATTITO SUL TEMA
“IL BARATTO AMMINISTRATIVO”

RELATORIpome-immagine
prof. Giacomo D’Amico – Università di Messina
prof. Guido Signorino – Assessore Sviluppo Economico Comune di Messina
avv. Anna Lombardo – Coordinamento legali Confedilizia
con l’intervento del Presidente di Confedilizia – avv. Giorgio Spaziani Testa. SCARICA IL programma-festa-nazionale-del-condominio-24-settembre-2016-messina-pomeriggio

 

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