Caro affitti, tutta la verità

Basterebbe il buon senso. Siamo davvero stanchi dei continui allarmi sul “caro affitti” e sull’aumento delle locazioni brevi, che quasi sempre sottintendono – quando non esplicitano – una colpevolizzazione dei proprietari di casa, cui segue la trovata punitiva di turno.

Lo abbiamo detto anche al ministro Salvini in occasione delle riunioni sul “Piano Casa” al ministero delle Infrastrutture: le principali azioni da svolgere per migliorare la situazione abitativa in Italia sono il recupero degli oltre centomila appartamenti di edilizia residenziale pubblica non disponibili e il rafforzamento della locazione privata, che da sempre garantisce la stragrande maggioranza dell’offerta alloggiativa nel nostro Paese.

Sul primo punto possiamo fare poco, se non rinnovare il nostro sdegno per una situazione intollerabile e il nostro invito a porvi rimedio in tempi rapidi.

Sul secondo, abbiamo delle proposte concrete. A nostro giudizio, il rafforzamento della locazione privata può avvenire in due modi: 1. attraverso misure di incentivazione fiscale, e una può essere l’abbattimento, fino al suo azzeramento, dell’Imu per le abitazioni locate a canone concordato; 2. mediante una maggiore tutela dei proprietari in fase di rilascio degli immobili, ad esempio affidando le esecuzioni anche a soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.

Per rilanciare l’affitto occorrono incentivi e tutele, non allarmi e minacce.

Siamo stanchi anche della demagogia post-superbonus, con le battutine sui favori ai proprietari di castelli o delle ville al mare che impediscono ciò che sarebbe necessario: un’analisi serena e obiettiva di ciò che è stato fatto e di ciò che si potrebbe fare.

Sul tema dei cosiddetti “bonus” è arrivato il momento delle scelte, che però non riguardano solo il Governo italiano, ma anche quello europeo. Gli incentivi per gli interventi sugli immobili esistono ormai da più di un lustro e sono stati via via introdotti per rispondere a diverse esigenze ritenute di interesse pubblico: la riduzione dell’evasione fiscale (l’originaria detrazione per le ristrutturazioni edilizie), la riqualificazione delle città (il bonus facciate), il risparmio energetico (l’ecobonus), il miglioramento sismico (il sismabonus), il superamento della crisi determinata dal lockdown (il superbonus).

Nessuno di questi incentivi deve considerarsi “dovuto” o può ritenersi indispensabile. Potrebbero scomparire tutti oppure rimanerne molti ma, come già previsto, senza il sistema superbonus/cessione del credito/sconto in fattura. In entrambi i casi, però, si deve essere determinati nel completamento del lavoro svolto sulla direttiva “case green”, abrogandola del tutto. Nessun individuo a contatto con la realtà, infatti, può pensare che gli obiettivi di azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 siano conseguibili attraverso risorse economiche private.

Basterebbe il buon senso, per parlare di questioni abitative come di incentivi edilizi. Ma è merce rara. (Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia)

29 febbraio 2024: versamento eventuale terza rata

Con comunicato stampa del 12.1.2024, il Dipartimento delle Finanze del Mef ha ricordato che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’Imu e delle tariffe della Tari nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono considerate tempestive se trasmesse al Mef, per il tramite del “Portale del federalismo fiscale”, entro il termine del 30.11.2023. Di conseguenza, ha precisato il Ministero, tali atti risultano già pubblicati sul sito Internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al Mef successivamente al predetto termine del 30.11.2023. Con esclusivo riferimento all’Imu, segnala ancora il Ministero, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18.12.2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29.2.2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie e quindi va richiesto da parte del contribuente.

Rientra nella locazione d’immobili l’affitto di un bungalow per una vacanza?

A questa domanda ha così risposto recentemente addirittura una decisione della Corte di Giustizia UE (sez. IV, 16/11/2023, n. 497): l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012/ UE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «locazioni di immobili», ai sensi di tale disposizione, un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo con il quale quest’ultimo mette a disposizione, per un uso personale di breve durata, un alloggio per vacanze, situato in un villaggio turistico gestito da tale professionista, e che comporta, oltre alla cessione dell’uso di tale alloggio, un insieme di prestazioni di servizi fornite a un prezzo globale.

L’amministratore è responsabile con i singoli condòmini della scorretta gestione della raccolta differenziata? 

 L’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condòmini dell’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (da Confedilizia Notizie).