Dati sfratti nella normalità

Il Ministero dell’interno, nel mese di ottobre, ha reso noti i dati riguardanti gli sfratti relativi al 2022, primo anno senza blocco delle esecuzioni. Al di là dell’ovvio aumento dei numeri rispetto ai quasi due anni di stop agli sfratti (2020-2021), periodo che quindi non ha alcun senso prendere a riferimento (come incredibilmente fa invece un sindacato degli inquilini), il rapporto del Ministero indica una situazione di sostanziale stabilità quando non di diminuzione. Sono in calo, ad esempio, anche rispetto al 2018 e al 2019, sia i provvedimenti di sfratto emessi (41.849 nel 2022, 56.259 nel 2018, 49.459 nel 2019) sia le richieste di esecuzione (99.316 nel 2022, 118.927 nel 2018, 102.081 nel 2019). Sostanzialmente stabili, invece, gli sfratti eseguiti (30.385 nel 2022, 30.161 nel 2018, 26.644 nel 2019), nonostante comprendano pure le esecuzioni rinviate negli anni di blocco. Anche se la situazione non presenta novità di rilievo, a giudizio della Confedilizia permane la necessità di mantenere alta l’attenzione sul comparto della locazione, attraverso la conservazione e/o il rafforzamento delle misure tese a sostenerlo: agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini, fondi di sostegno per questi ultimi, garanzie per i locatori in fase di rilascio degli immobili, efficace gestione dell’edilizia residenziale pubblica.

Presupposti dell’usucapione

“L’usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell’intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall’altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l’intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È quindi necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell’arco temporale di un ventennio. Peraltro, l’animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà”. Così il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1601 dell’8.7.2023.

È valida la clausola contrattuale che vieta la presenza di animali?

La libertà contrattuale consente alle parti di regolamentare la possibilità di ospitare animali o meno nell’immobile locato. Da ciò consegue che, qualora nel contratto sia stipulato un divieto in tal senso, tale divieto è ad oggi perfettamente legittimo ed operante. Si tenga in punto da ultimo presente il principio normato dall’art. 1341 del Codice civile: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute”. 

È obbligatorio partecipare ad una causa condominiale?

L’art. 1132 c.c. prevede espressamente la possibilità in capo al condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella del condominio nei casi in cui la compagine abbia deliberato di promuovere giudizio civile contro un terzo o di resistervi. Per essere legittimamente escluso dalle spese di causa il condomino che abbia espresso voto negativo in assemblea e voglia avvalersi del disposto dell’art. 1372 c.c. ha poi l’obbligo di notificare all’amministratore un atto scritto con il quale ribadisce la sua contrarietà alla causa e quindi la sua volontà di essere esonerato dalla partecipazione alle spese. Tale comunicazione – che è necessaria solo qualora non sia stata già messa a verbale in assemblea la volontà di dissentire – deve pervenire all’amministratore entro 30 giorni dalla data dell’assemblea se presente, altrimenti entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della delibera.